Incentivi

Incentivi all'impiego di pompe di calore

La legge 10/91 obbliga al ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate per gli impianti destinati a edifici pubblici o adibiti a uso pubblico, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica. Il DPR 4 12/93 precisa che tale obbligo sussiste per impianti di nuova installazione o di ristrutturazione e che gli eventuali impedimenti devono essere dimostrati. II recupero dei maggiori costi sostenuti con le minori spese per acquisto di combustibili o di altri vettori energetici deve essere conseguito entro un periodo massimo di otto anni che, per edifici in centri urbani con popolazione superiore ai 50000 abitanti, può essere elevato a 10 anni. L'allegato D al decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate, elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. Fra quelle elencate che prevedono l'impiego di pompe di calore, si citano: per edifici adibiti a uffici o assimilabili: pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei casi in cui il volume climatizzato sia maggiore di 10.000 m³ (valutare anche l'eventuale azionamento delle pompe di calore mediante motore a combustione interna); per edifici e impianti adibiti ad attività sportive: pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate, per deumidificazione aria ambiente e per riscaldamento aria ambiente, acqua vasche e acqua docce. Nel caso di impiego di pompe di calore, la legge 10/91 prevede contributi e agevolazioni fiscali.

 

 

 

Apre alle pompe di calore elettriche domestiche. Non è un provvedimento fresco ma senz'altro è importante anche se poco conosciuto. Sulla Gazzetta Ufficiale del 24-12-93 serie generale n. 301 si stabilisce che: "Gli utenti che usufruiscono di una fornitura per uso domestico fino a 3 kW nell'abitazione di residenza anagrafica, qualora installino pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti anche di tipo reversibile, possono richiedere, esclusivamente per l'alimentazione di queste, una distinta fomitura alle tariffe e condizioni previste per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni." Ciò vuol dire che per l'utente rimane inalterato il contatore esistente e quindi le condizioni di fornitura normali (fasce sociali, prezzi, ecc.) l'ENEL fornisce un contatore nuovo separato su cui conteggiare il consumo della pompa di calore in funzionamento estivo e invernale. Dati molto dettagliati (costi, consumi ecc.) sono riportati a questo proposito su un grosso manuale tecnico: "Le pompe dl calore nel settore abitativo" edito da ENEL Direzione Distribuzione che può essere richiesto gratuitamente all'ENEL di zona.

 

 
 

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