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Incentivi all'impiego di pompe di calore
La legge
10/91 obbliga al ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate per
gli impianti destinati a edifici pubblici o adibiti a uso pubblico, salvo
impedimenti di natura tecnica ed economica. Il DPR 4 12/93 precisa che
tale obbligo sussiste per impianti di nuova installazione o di ristrutturazione
e che gli eventuali impedimenti devono essere dimostrati. II recupero
dei maggiori costi sostenuti con le minori spese per acquisto di combustibili
o di altri vettori energetici deve essere conseguito entro un periodo
massimo di otto anni che, per edifici in centri urbani con popolazione
superiore ai 50000 abitanti, può essere elevato a 10 anni. L'allegato
D al decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia o assimilate, elettivamente indicate per la produzione di energia
per specifiche categorie di edifici. Fra quelle elencate che prevedono
l'impiego di pompe di calore, si citano: per edifici adibiti a uffici
o assimilabili: pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei
casi in cui il volume climatizzato sia maggiore di 10.000 m³ (valutare
anche l'eventuale azionamento delle pompe di calore mediante motore a
combustione interna); per edifici e impianti adibiti ad attività sportive:
pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate, per deumidificazione
aria ambiente e per riscaldamento aria ambiente, acqua vasche e acqua
docce. Nel caso di impiego di pompe di calore, la legge 10/91 prevede
contributi e agevolazioni fiscali.
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Apre alle pompe
di calore elettriche domestiche. Non
è un provvedimento fresco ma senz'altro è importante anche se poco
conosciuto. Sulla Gazzetta Ufficiale del 24-12-93 serie generale n. 301 si stabilisce che: "Gli utenti che usufruiscono di una fornitura per uso domestico
fino a 3 kW nell'abitazione di residenza anagrafica, qualora installino
pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti anche di tipo
reversibile, possono richiedere, esclusivamente per l'alimentazione
di queste, una distinta fomitura alle tariffe e condizioni previste
per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni." Ciò
vuol dire che per l'utente rimane inalterato il contatore esistente
e quindi le condizioni di fornitura normali (fasce sociali, prezzi,
ecc.) l'ENEL fornisce un contatore nuovo separato su cui conteggiare
il consumo della pompa di calore in funzionamento estivo e invernale.
Dati molto dettagliati (costi, consumi ecc.) sono riportati a questo
proposito su un grosso manuale tecnico: "Le pompe dl calore nel settore
abitativo" edito da ENEL Direzione Distribuzione che può essere richiesto
gratuitamente all'ENEL di zona.
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